Ordinanza sui biocidi
Conformità all’Ordinanza sui biocidi (OBioc, RS 813.12)
In Svizzera i disinfettanti possono essere messi in commercio, utilizzati a livello industriale e professionale solo se sono stati omologati, comunicati oppure riconosciuti ai sensi dell’Ordinanza sui biocidi (OBioc, RS 813.12).
L’Ordinanza sui biocidi disciplina in Svizzera la produzione, l’immissione sul mercato e l’utilizzo dei biocidi. Gradualmente e con precisione l’OBioc stabilisce il processo di omologazione di un biocida, dalla richiesta di autorizzazione del principio attivo fino all’omologazione, al confezionamento e alla candidatura del prodotto. Inoltre l’OBioc disciplina l’immissione sul mercato dei biocidi durante il periodo transitorio, cioè il periodo in cui i principi attivi sono notificati, ma non ancora approvati. L’ordinanza è stata adattata nel 2014 al Regolamento (UE) N. 528/2012 e attualmente è ancora in corso di revisione.
Purolyt è omologato ai sensi dell’Ordinanza sui biocidi (OBioc, RS 813.12) presso l’Ufficio federale della sanità per i consumatori privati e professionali. Il numero di omologazione federale è CHZN5403. Titolare dell’omologazione è la Ramotra Gmbh.
Conformità all’Art. 62d dell’OBioc ovvero "elenco articolo 95"
Con l’ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12), anche in Svizzera viene disciplinata la protezione della proprietà intellettuale dei dati (di ricerca) dei principi attivi. Conformemente alle prescrizioni in materia del regolamento sui biocidi (BPR articolo 95 paragrafo 2) dell’UE, possono essere immessi sul mercato solo i prodotti i cui principi attivi provengono da fornitori iscritti nell’elenco. Con l’articolo 95 BPR s’intende provvedere affinché anche i non partecipanti alla procedura di notifica siano obbligati a contribuire finanziariamente (impedendo quindi fenomeni di opportunismo) e tutti partecipino nella stessa misura ai costi per l’approvazione dei principi attivi. Questo concetto del BPR, mirante alla parità di trattamento di tutte le persone che immettono in commercio principi attivi e biocidi, viene trasposto in Svizzera nell’articolo 62d OBioc. Ciò comporta che a partire dal 1º settembre 2016 possono essere immessi in commercio in Svizzera soltanto biocidi contenenti o generanti principi attivi il cui fornitore è iscritto nell’“elenco articolo 95” dell’ECHA. Per la produzione di Purolyt utilizziamo pertanto esclusivamente materie prime di fornitori che compaiono nell’”elenco articolo 95” dell’ECHA.